Tribunale di Mantova – Inammissibilità della proposta di concordato in assenza dell’assicurazione di pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari
Tribunale di Mantova, 02 marzo 2017 – Pres. L. Alfani, Est. L. De Simone.
Concordato preventivo – Assicurazione del pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari – Condizione necessaria – Assenza – Inammissibilità della proposta.
Concordato preventivo – Assicurazione del pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari – Condizione necessaria – Assenza – Subordinazione al fatto del terzo – Assenza di obbligazione di pagamento – Inammissibilità della proposta.
Concordato preventivo – Incertezze sulla liquidazione – Inadeguatezza dell’attestazione di fattibilità – Inammissibilità della proposta.
Concordato preventivo – Attestazione di fattibilità – Responsabilità del professionista – Apporti esterni – Verifica solvibilità del terzo – Assenza – Inammissibilità della proposta.
Concordato preventivo – Grave situazione di dissesto – Apporti esterni – Subordinazione al fatto del terzo – Inammissibilità della proposta – Dichiarazione di fallimento.
È inammissibile la proposta di concordato che si limiti a subordinare il pagamento dei creditori al rinvenimento di finanza esterna, senza dare assicurazione, con riguardo al quantum e alla tempistica, del pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, come richiesto dall’ultimo comma dell’art. 160 L.F., che impone l’assunzione di un impegno forte, serio e vincolante nei confronti del ceto creditorio. (Laura Trovò – riproduzione riservata)
È carente del presupposto dell’assicurazione di pagamento richiesta dall’ultimo comma dell’art. 160 L.F. la proposta di concordato che subordina il proprio esito positivo al fatto di un terzo, senza che quest’ultimo abbia assunto un’obbligazione di pagamento nei confronti della società in concordato documentata in modo idoneo da consentire al liquidatore, qualora necessario, di agire in via esecutiva per l’adempimento dell’obbligazione che si asserisce sussistere. A tal proposito, l’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. non è idoneo a far sorgere un’obbligazione del terzo nei confronti della società, visto che l’art. 1987 c.c. non riconduce alcun effetto obbligatorio – e tantomeno reale – alle promesse unilaterali “fuori dai casi ammessi dalla legge” e atteso che il ridetto art. 2645 ter c.c., in ragione della sua collocazione sistematica tra le norme che si occupano della trascrizione, riguarda gli effetti e non disciplina un autonomo negozio di destinazione, da cui possano sorgere obbligazioni. [Nel caso di specie, l’esito positivo della proposta di concordato era subordinato alla messa a disposizione, da parte di un socio, di un importo massimo derivante dalla liquidazione, in via autonoma, di alcuni immobili a cui il vincolo si riferiva, senza che fossero indicati i tempi della liquidazione né quelli della messa a disposizione delle somme]. (Laura Trovò – riproduzione riservata)
L’attestazione del professionista, di cui all’art. 161, comma 3, L.F., che contenga riflessioni che denotano incertezze sullo sviluppo della liquidazione, non è idonea ad attestare la fattibilità del piano e rende inammissibile la domanda di concordato. (Laura Trovò – riproduzione riservata)
Il professionista che attesta la fattibilità di un piano, in cui parte della liquidità deriva da apporti di un soggetto esterno, deve assumersi la responsabilità di verificare la correttezza e la serietà delle valutazioni effettuate dal proponente con riguardo alla solvibilità del ridetto soggetto. In difetto, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l’ammissione al concordato preventivo. [Nel caso di specie, l’attestazione di fattibilità del piano è stata ritenuta inadeguata, essendosi l’attestatore limitato a scrivere che il concordato poteva essere eseguito in ragione dell’apporto di un socio, senza rappresentare che, in assenza di un impegno vincolante di quest’ultimo nei confronti della società, la stessa non avrebbe potuto agire per ottenere la liquidazione dei beni personali del socio e soddisfare i creditori concordatari nella misura promessa] (Laura Trovò – riproduzione riservata)
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società che ha presentato domanda di concordato preventivo nel caso in cui la complessiva entità dei debiti emergenti dai bilanci in atti evidenzi una grave situazione di dissesto della società debitrice e quest’ultima non sia in grado di provvedere al pagamento del debito falcidiato di cui alla proposta concordataria se non con l’apporto di finanza esterna. (Laura Trovò – riproduzione riservata)