Corte di Cassazione (13746/2017) – Giudizio di reclamo ex art. 18 L.F.: produzione di prove non compiutamente apprezzate in primo grado. Non attendibilità dei bilanci non approvati e non registrati.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2017 n. 13746 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Francesco A. Genovese.
Tribunale - Dichiarazione di fallimento – Documenti prodotti in fotocopia - Mancato apprezzamento come prova - Reclamo – Effetto devolutivo pieno – Deposito degli stessi documenti in originale – Riesame - Ammissibilità.
Fallimento – Requisiti di non fallibilità – Bilanci prodotti – Mancata approvazione o mancato deposito - Inattendibilità - Giudice – Omessa considerazione – Possibilità consentita – Motivazione necessaria.
In applicazione del principio di diritto secondo cui il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per la sua specialità, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, si deve ritenere che la produzione, in sede di reclamo ex art. 18 L.F., della prova della regolarità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, anche laddove non compiutamente apprezzata davanti al primo giudice, non risulti preclusa nel giudizio di riesame; in tal modo, pertanto, l’errore eventualmente compiuto dal tribunale, per essersi attenuto ad elementi indiziari discutibili, può risultare sanato attraverso la documentazione (l’originale di un avviso, già prodotto in fotocopia in primo grado) versata dal creditore-istante nella fase del reclamo. (Pierluigi Ferrini _ Riproduzione riservata)
In tema di fallimento, ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, L.F., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, quarto comma, L.F., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 c.c.; sicché, ove difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Principio di diritto) [nello specifico la Corte non ha condiviso il fatto che il giudice a quo avesse negato “in astratto” la non attendibilità dei bilanci prodotti sulla base solo della non risultanza del loro deposito nel registro delle imprese, senza aver svolto alcun specifico accertamento e senza avere, conseguentemente, motivato il perché fosse giunto a quella conclusione, ed ha, per tale omissione, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2013746.2017_0.pdf