Corte di Cassazione (28644/2017) – Inammissibilità del reclamo ex. art. 37 L.F contro la revoca dell’amministratore giudiziario di beni sequestrati.
Corte di Cassazione, Sez. I pen., 08 giugno 2017 n. 28644 - Pres. Arturo Cortese, Rel. Raffaello Magi.
Fallimento – Revoca del curatore – Reclamo alla Corte d’Appello – Impugnazione non estensibile per analogia a materie diverse – Legge antimafia – Amministratore giudiziario - Provvedimento di revoca e/o sostituzione – Impugnabilità – Esclusione.
Alla luce del principio della tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 c.p.p., non si può considerare possibile, trattandosi di materie diverse, applicare per analogia, all’interno della procedura disciplinata dal D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ed in particolare all’ipotesi, di cui all’art. 35, settimo comma, di revoca dell’amministratore giudiziario dei beni dei beni destinati ad essere acquisiti al patrimonio dello Stato, la disposizione dell’art. 37, terzo comma, L.F., che espressamente prevede la possibilità del reclamo dinanzi alla Corte d’Appello avverso il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore; ciò in quanto la mancata previsione del reclamo in sede di emanazione del codice antimafia, in quanto successiva di qualche anno all’introduzione da parte del D. Lgs. 5/2006 della nuova norma fallimentare, sembra doversi interpretare come una scelta consapevole di esclusione di tale forma di contestazione all’interno della procedura disciplinata nel predetto codice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2028644.2017.pdf