Corte di Cassazione (4504/2017) Opposizione allo stato passivo e discrezionalità del potere del giudice di ordinare l'esibizione di documenti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21 Febbraio 2017, n. 4504. Pres. Vittorio ragonesi - Est. Antonio Genovese.

Opposizione allo stato passivo – Ordine alle parti di esibizione di documenti -  Discrezionalità

In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell’opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17478.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: