Corte d'Appello di Firenze – Deposito della domanda di concordato preventivo successivamente all’avvio dell’istruttoria prefallimentare: tardività non costituente ipotesi di abuso del diritto.
Corte d'Appello di Firenze 06 marzo 2017 - Pres. Est. Andrea Riccucci, Cons. Domenico Paparo e Edoardo Monti.
Tribunale - Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Corte d’Appello - Accoglimento – Rimessione della causa al primo giudice – Principio di chiusura del giudizio di rinvio - Indicazioni anche implicite del giudice superiore – Tribunale – Necessario rispetto.
Laddove la Corte d’Appello, in sede di reclamo ex artt. 162 e 18 L.F., abbia escluso che costituisca ipotesi di abuso di diritto, come viceversa ritenuto dal Tribunale, l’avere il debitore depositato domanda di ammissione al concordato preventivo il giorno successivo a quello in cui era stata fissata l’udienza di comparizione per decidere dell’istanza di fallimento proposta nei suoi confronti, ed abbia, pertanto, rimesso al primo giudice la causa, con la specifica indicazione di esaminare l’istanza di concordato e quella di fallimento secondo la regola del coordinamento delle procedure, viola il principio di chiusura del giudizio di rinvio e si pone in contrasto con la pronuncia della Corte, la nuova dichiarazione di fallimento decisa dal Tribunale in ragione della tardività della domanda di concordato e ciò per avere il giudice superiore implicitamente riconosciuto l’ammissibilità di quella procedura, stante la disposta necessaria sua coordinazione con quella fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17399.pdf
[cfr. in questa rivista, https://www.unijuris.it/node/2853, sentenza della stessa Corte d’Appello di Firenze del 03 marzo 2016]