Tribunale di Pistoia – Possibilità della falcidia dell’IVA in sede di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento e in sede di concordato preventivo alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E.
Tribunale di Pistoia 26 aprile 2017 - Giud. Deleg. Raffaele D'Amora.
Crisi da sovraindebitamento - Proposta di accordo con i creditori - Debito per IVA – Possibilità della falcidia – Esame delle decisioni emesse in sede concordataria – Inconferenza – Transazione fiscale - Estraneità dell’istituto.
Regola comunitaria - Riscossione integrale dell’IVA - Corte di Giustizia dell’U.E. – Possibile implicita declinazione – Condizioni necessarie - Impossibilità di prelievo totale – Serietà del procedimento di verifica - Crisi da sovraindebitamento – Procedura di risoluzione - Accordo con i creditori – Previsione della falcidia dell’IVA – Identità di presupposti – Ammissibilità.
Concordato preventivo – Semplice e con transazione fiscale - Rapporto di specialità – Falcidia dell’IVA – ammissibilità -Mantenimento di un doppio binario.
Seppure non si possa dubitare che la proposta di accordo prevista nell’ambito della procedura di composizione della crisi di cui alla L. 3/2012 integri un modulo rapportabile, con alternate semplificazioni e complicazioni procedimentali, a quello del concordato preventivo, di cui condivide la modalità di aggregazione del consenso, si deve escludere che l’art. 182 ter L.F. possa giocare un qualche ruolo per decidere della derogabilità e dei limiti di derogabilità del disposto di cui all’art 7, primo comma, terzo periodo della L. 3/2012, nella parte in cui prevede “ con riguardo ai beni costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, ossia per decidere della falcidiabilità o meno di detti tributi anche in sede di procedura di composizione della crisi, in quanto l’istituto della transazione fiscale (nella precedente, come nella attuale formulazione, quale risultante dalla modificazione di cui all’art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n.232) risulta estraneo alle procedure di sovraindebitamento. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
La regola eurocomunitaria, di cui agli artt. 2, 250 paragrafo1, e 270 della direttiva IVA, nonché di cui all’ art.4, paragrafo 3, del TUE, volta a garantire una riscossione integrale dell’IVA nell’ambito dell’Unione Europea, si deve considerare possa essere declinata, stante che, implicitamente, la stessa Corte di Giustizia dell’U.E. con sentenza del 7 aprile 2016, ha previsto che, ove non risulti possibile, come attestata da un esperto indipendente, il totale prelievo di detto tributo, la falcidia del credito IVA risulti ammissibile in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare l’impossibilità di una migliore soddisfazione in caso di fallimento. Alla luce di detta decisione si deve ritenere cha anche il divieto di falcidia dell’IVA previsto dall’art. 7, primo comma, terzo periodo della L. 3/2012, possa fare implicitamente salva l’ipotesi che la proposta di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento preveda un trattamento migliore rispetto all’alternativa liquidatoria di cui all’ art. 14 ter della medesima legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al fine di evitare nuove censure a livello comunitario, adottando una interpretazione conforme ai principi dell’U.E., sembra sostenibile ipotizzare in ambito concordatario il mantenimento di un doppio binario, che restauri quel rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina del concordato semplice e la disciplina del concordato con transazione fiscale cosi come delineata dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenze n. 26988 del 27 dicembre 2016 e n. 760 del 13 gennaio 2017 [in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3103 e https://www.unijuris.it/node/3123], così strutturato : 1) la transazione fiscale sarebbe l’unica via percorribile, ai sensi del novellato art. 182 ter L.F. dal debitore che intendesse, proporre una falcidia dell’IVA nei limiti di capienza dei beni e cioè solo dimostrando che la falcidia proposta non è deteriore in relazione alla valutazione dei beni oggetto di prelazione; 2) ma anche nel concordato semplice (senza transazione fiscale) sarebbe sempre ammissibile una falcidia IVA, purché modulata in conformità con i principi comunitari e, dunque, da valutarsi in riferimento al diverso (e più severo) filtro della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, come indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 7 aprile 2016. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)