Corte di Cassazione (8014/17) - Esito negativo della notifica tramite Pec al fallendo del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza ed attestazione del cancelliere.

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Data di riferimento: 
28/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28 Marzo 2017, n. 8014. pres. Ragonesi - est. Bisogni.

Notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare – Attestazione della impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC – Allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio – Non necessità – Attestazione del cancelliere – Sufficienza.

Non vi è violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, e degli artt. 139, 140, 141 e 145 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) e pertanto non vi è nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) qualora manchi  la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio, ma vi sia una dichiarazione del cancelliere di presunta impossibilità di notifica in via telematica, ben potendo l'esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17325.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: