Tribunale di Chieti – Riconoscimento dell’insolvenza di una banca in stato di crisi sottoposta alla misura della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa. Decisione del tribunale circa il momento cui farla risalire.
Tribunale di Chieti 19 luglio 2016 – Pres. Spiniello, Rel. Valletta.
Enti creditizi - Stato di dissesto – Situazioni che lo comportano - Minore gravità rispetto all’insolvenza - Procedure di risanamento previste – Sottoposizione a risoluzione o liquidazione coatta amministrativa.
Enti creditizi – Risoluzione o liquidazione coatta amministrativa – Presupposti delle misure - Coincidenza – Istanza di riconoscimento dello stato di insolvenza - Tribunale - Pronuncia di sussistenza – Momento a cui far risalire tale condizione - Accertamento necessario – Decisione nel caso specifico - Motivazione.
Insolvenza bancaria – Peculiarità rispetto a quella generale – Ingente ed irreversibile deficit patrimoniale – Presupposto sufficiente per il riconoscimento di tale stato.
Lo stato di insolvenza quale concetto giuridico evincibile dall’art. 5 L.F. si deve ritenere che non sia riconducibile allo stato di dissesto o di rischio di dissesto che costituisce il presupposto per sottoporre una banca alle misure della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 20, primo comma, lettera b) del D. Lgs. 180/2015 (quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento); dissesto che, ai sensi dell’ art. 17, secondo comma, di detto decreto, si manifesta in presenza di una o più delle situazioni contemplate dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) che si riferiscono ad ipotesi di crisi di minore gravità rispetto all’insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Poiché il presupposto della risoluzione e della liquidazione coatta amministrativa è lo stesso, il Tribunale, laddove sia richiesto di pronunciarsi in merito alla sussistenza anche di uno stato di insolvenza, che costituisce il presupposto per l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma e di cui all’art. 203 L.F., deve accertare se la detta condizione sussisteva già all'atto della risoluzione ed in tal caso decide avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione (art. 36, secondo comma, del D Lgs. 180/2015); se invece accerta che condizione di insolvenza non sussisteva, sposta la valutazione al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (art. 82, secondo comma, del T.U.B.) [nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto che lo stato d’insolvenza doveva essere dichiarato, ai sensi del predetto art. 82 del T.U.B. e dell’art. 38 del D. Lgs. 180/2015, solo con riferimento alla condizione in essere al momento dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, in quanto non sussisteva alcun elemento probatorio utile a farlo risalire all’atto della risoluzione, atteso che essa si era rilevata basata in massima parte solo su perdite rilevate ex art. 17, secondo comma, lettera b), del D. Lgs. 180/2015 e scaturite da rettifiche di valore netto di crediti di cui non era stata data alcuna giustificazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Pur essendo in linea di principio le nozioni di insolvenza bancaria e di insolvenza di altri imprenditori sovrapponibili, le peculiarità dell'attività bancaria consentono di affermare che l'insolvenza della banca può essere dichiarata in un momento cronologicamente anteriore, rispetto a quello ricavabile mediante l'applicazione della nozione valida nella generalità dei casi, in quanto l’insolvenza degli enti creditizi deve essere considerata già sussistente in presenza di particolari indicatori tecnici, fra i quali speciale rilievo va attribuito alla sussistenza di un ingente e prognosticamente irreversibile deficit patrimoniale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)