Corte d'Appello di Firenze – Reclamo ex art 18 L.F. avverso una dichiarazione di fallimento pronunciata a seguito della mancata omologa per difetto di causa di una proposta concordataria.
Corte d'Appello di Firenze, Sez. I civ., 11 luglio 2016 - Pres. Nicola Antonio Dinisi, Cons. Rel. Dania Mori, Cons. Adone Orsucci.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Immobili di improbabile acquisizione - Possibile totale insoddisfazione di alcuni creditori – Causa concreta del concordato – Mancato rispetto – Tribunale – Legittimo rigetto dell’omologazione.
Stante che l’art. 180 L.F. prevede che il tribunale in sede di omologa debba controllare definitivamente i requisiti di ammissibilità della proposta concordataria come dallo stesso delibati a norma dell’art. 162 L.F. e che tra tali requisiti deve essere ricompreso anche il profilo della “fattibilità del piano” di cui all’art. 161 L.F., inteso, al di là di ogni possibile criterio interpretativo, quantomeno quale effettiva realizzabilità della proposta concordataria come approvata dalla maggioranza dei creditori, si deve ritenere che il tribunale abbia piena voce, in presenza di espresse opposizioni, a rifiutare l’omologazione di una proposta di concordato con cessione dei beni, seppur formulata ante D.L. 83/2015, laddove la stessa possa risultare non concretamente eseguibile per la presenza di ostacoli di natura giuridica tali da comportare la possibilità che alcuni creditori, per i quali era stata ipotizzata una percentuale di soddisfazione già di per sé contenuta, non vengano pagati affatto; ciò in quanto tale eventualità confligge in modo insuperabile con la causa concreta dell’istituto giuridico del concordato come previsto dalla legge [nello specifico, la proposta concordataria prevedeva la cessione, tra gli altri, di alcuni beni immobili di cui era ipotizzata la possibile acquisizione da parte della proponente in virtù di un accordo transattivo concluso con altra società parimenti a rischio di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)