Corte di Cassazione (11464/17) - Fallimento: liquidazione di un immobile a seguito di trattativa privata anziché mediante incanto in violazione del disposto dell’art. 108 L.F., ante riforma.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 maggio 2017 n. 11464 - Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.
Fallimento – Modalità di liquidazione dei beni – Violazione di norme imperative – Nullità assoluta.
Si deve ritenere affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 1418 c.c., il contratto posto in essere in violazione delle norme imperative che regolano il procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare [nello specifico la Corte ha riconosciuto che doveva correttamente riconoscersi la nullità di una vendita immobiliare conclusa, in violazione del disposto imperativo dell’art. 108 L.F., nel testo anteriore al D. Lgs 9 gennaio 2006 n. 5 come applicabile alla causa ratione temporis, a trattativa privata, anziché mediante incanto, e ciò in quanto, tra l’altro, quella vendita non poteva correlarsi all’autorizzazione data dal tribunale al curatore alla conclusione di una transazione finalizzata ad un ben diverso scopo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2011464.2017.pdf