Tribunale di Busto Arsizio – Concordato in continuità che preveda una moratoria, entro od oltre l’anno dall’omologazione, del pagamento dei crediti privilegiati: ripercussioni difformi in tema di diritto di voto.
Tribunale di Busto Arsizio , Sez. II civ., 08 marzo 2017 - Pres. Rel. Marco Giovanni Lualdi.
Concordato con continuità – Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - Piano – Previsione di una moratoria dei pagamenti – Diritto di voto – Differimento entro o oltre l’anno - Differente ricaduta.
Concordato con continuità – Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - Piano – Previsione di una moratoria ultra annuale dei pagamenti – Diritto di voto – Parere della Cassazione - Misura parametrata alla perdita subita – Criterio non condiviso - Commisurazione all’intera parte di credito degradata – Criterio da adottarsi.
In ipotesi di concordato con continuità, laddove il differimento ipotizzato dal piano per quanto concerne il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ex art 186 bis, secondo comma, lettera c), L.F. sia contenuto entro l’anno dall’omologazione, ai creditori, non essendo da quella disposizione contemplata tale possibilità, non compete alcun diritto di voto, contrariamente a quanto avviene in caso di moratoria di durata ultra annuale, e ciò seppure in entrambi i casi, per effetto del concordato, muti il regime giuridico ordinario che prevede il pagamento interale ed immediato dei creditori titolari di cause di prelazione [cfr. Corte di Cassazione n. 22045/2016 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3067]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove il piano di concordato con continuità preveda una dilazione oltre l’anno dei creditori titolari cause di prelazione, il diritto di voto che spetta ai creditori, in difformità del principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale la “misura” del voto andrebbe parametrata all’entità della perdita subita in conseguenza del ritardo, ovviamente nella misura in cui tale perdita economica non sia neutralizzata dal riconoscimento degli interessi previsti dalla proposta [cfr., in particolare, sentenza n. 10112/2014 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2317], va commisurato, in considerazione del quadro sistematico di riferimento, in special modo evincibile dai commi secondo (seconda parte) e terzo dell’art. 177 L.F., all’intero credito nominale degradato, ossia alla parte di credito il cui regime muta per effetto dell’ammissione del debitore alla procedura concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)