Tribunale di Milano – Legittimazione del P.M. a richiedere il fallimento del debitore che abbia depositato una rinuncia al concordato dopo l’avvio dei sub-procedimenti per la revoca dello stesso.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/03/2017

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 22 marzo 2017 n. 217 - Pres. Alida Paluchowski - Rel. Federico Rolfi.

Concordato preventivo in corso - Sub-procedimenti  di revoca – Attivazione - Debitore -  Successiva rinuncia al concordato – Immediato arresta della procedura – Esclusione – Tribunale –Inammissibilità/improcedibilità della proposta – Pronuncia possibile – P.M. - Richiesta di fallimento – Ammissibilità.

La rinuncia alla domanda di concordato, depositata dal debitore dopo l’attivazione di uno dei sub-procedimenti di cui agli artt. 162 e 173 L.F. non vale a consumare il potere del tribunale di procedere alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della proposta, stante che l’apertura di uno dei suddetti sub- procedimenti paralizza il potere della parte di procedere all’immediato arresto della procedura concordataria mediante rinuncia. Ne consegue che la desistenza da parte del debitore istante non può, in tale ipotesi, comportare l’esclusione della possibilità per  il P.M. di continuare a perseguire l’interesse pubblico a motivo del quale è chiamato ad intervenire nel procedimento di concordato e di esercitare, pertanto, il potere “tipico” che dette disposizioni gli conferiscono  di richiedere il fallimento del debitore, quand’anche le “comunicazioni” presupposte dalle norme succitate non si considerassero riconducibili alle “segnalazioni” che il giudice civile effettua ai sensi dell’art. 7 L.F, che legittimano in generale il P.M  alla presentazione di detta istanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Milano%20217.2017_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: