Corte di Cassazione (9974/17) – Sentenza di fallimento: termine per la proposizione in Cassazione del ricorso avverso la sentenza di reiezione del reclamo proposto contro tale decisione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2017 n. 9974 - Pres. Antonio Didone, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.
Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Reiezione – Cancelliere – Decisione - Notifica tramite PEC – Impugnazione per cassazione – Proposizione - Termine breve di trenta giorni – Applicabilità – Disposto dell’art. 133 c.p.c. – Ininfluenza – Comunicazioni e notificazioni effettuate per via telematica – Attuale irrilevanza della distinzione – Perdita di valenza normativa.
La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo proposto ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi del comma tredicesimo di detta norma dal cancelliere mediante PEC ex art. 16, quarto comma del D.L. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla L. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l’impugnazione in cassazione, di cui al quattordicesimo comma dello stesso art. 18 L.F., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, secondo comma, c.p.c., come novellato dal D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale delle sentenze da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. Ciò anche in quanto la tradizionale distinzione tra comunicazione e notificazione ha perduto valenza normativa sostanziale alla luce del disposto del D.L. 179 suindicato in quanto entrambe devono essere effettuate dal cancelliere per via telematica e ciò, altresì, alla luce del disposto dell’art. 348 ter, terzo comma c.p.c. che ha previsto che, laddove sia pronunciata ordinanza di inammissibilità dell’appello a norma dell’ art. 348 bis, primo comma c.c. per esservi una notevole probabilità che lo stesso non trovi accoglimento, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia di primo grado decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, di detta ordinanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%209974.2017.pdf