Tribunale di Ancona – Concordato con continuità indiretta che preveda l’affitto d’azienda e la conseguente cessione della stessa: necessità che si dia corso per entrambi a procedura competitiva.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/02/2017

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 16 febbraio 2017 - Pres. Rel. Francesca Miconi.

Concordato con continuità indiretta – Affitto d’azienda prodromico alla cessione – Procedura competitiva – Attivazione necessaria anche per l’affitto.

Qualora un piano concordatario preveda, ex art. 186 bis L.F., la continuità indiretta dell’azienda, in un primo momento attraverso lo strumento dell’affitto d’azienda ed, in un secondo tempo, prima dell’omologa, previa autorizzazione che verrà specificatamente richiesta, la cessione dell’azienda stessa, dovrà essere dato immediatamente corso alla procedura competitiva a norma dell’art. 163 bis L.F. non solo per la cessione,  ma, ai sensi dell’ultimo comma di detto articolo, anche per l’affitto.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Ancona%2016.02.2017pdf.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: