Tribunale di Ancona – Concordato con continuità aziendale indiretta: soddisfazione non integrale di alcuni crediti privilegiati con dilazione dei pagamenti ultra annuale e presupposti di ammissibilità della proposta.
Tribunale di Ancona 16 febbraio 2017 - Pres. Rel. Francesca Miconi.
Proposta di concordato preventivo - Continuità aziendale indiretta – Ricorso a finanza esterna – Creditori chirografari - Soddisfazione contenuta – Ammissibilità.
Proposta di concordato preventivo - Continuità aziendale indiretta – Creditori privilegiati – Soddisfazione non integrale – Rispetto delle cause legittime di prelazione - Differimento dei pagamenti oltre l’anno - Collocazione dei creditori in apposite classi - Diritto di voto – Tribunale - Apertura della procedura
Si deve ritenere ammissibile una proposta di concordato con continuità aziendale indiretta che preveda la soddisfazione, tramite il ricorso a finanza esterna, dei creditori chirografari in una misura estremamente contenuta [nello specifico nella misura percentuale massima del 3%] in quanto derivando da risorse che i beni del debitore non potrebbero procurare, costituisce comunque un vantaggio per i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve considerare rispettosa degli artt. 160 e 186 bis L.F., ed il tribunale può disporre l’apertura della relativa procedura, una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale che preveda la soddisfazione [nello specifico mediante finanza esterna] non integrale e differita oltre l’anno di alcuni creditori privilegiati, laddove non alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione e preveda la collocazione di quei creditori in apposite classi con diritto di voto in ragione della maggiore dilazione prospettata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)