Tribunale di Catania – Scissione per incorporazione e rispetto del meccanismo competitivo di cui all’art. 163 bis l.f.

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Data di riferimento: 
31/03/2017

Tribunale di Catania, 14 Luglio 2016 – Adriana Puglisi, pres. – Laura Renda, giudice – Alessandro Laurino, rel.

Concordato preventivo - Scissione - Elusione della disciplina di cui all'art. 163-bis l.f.

Concordato preventivo - Relazione del professionista attestatore - Integrazione – Inammissibilità

Un’operazione di scissione per incorporazione volta ad assegnare alla società incorporante parte dell’attivo costituito dai beni aziendali mobili oltre ad alcuni crediti, la forza lavoro e le certificazioni, attestazioni e qualifiche necessarie per la continuazione dell’impresa, consentendo a quest’ultima società di poter partecipare alle commesse pubbliche senza incorrere nelle limitazioni previste dall’art. 186 bis, commi 4 e 5 l.f. che renderebbero assai più difficile, per la proponente il concordato, la possibilità di stipulare nuovi appalti pubblici, comportando di fatto il trasferimento dell’azienda già in esercizio della società scissa alla beneficiaria, si scontra, nel caso concreto, con la specialità ed inderogabilità della disciplina concorsuale, con la necessità di uno strumento competitivo che assicuri la migliore realizzazione delle poste del patrimonio netto scorporato dalla proposta e incorporato nel nuovo soggetto giuridico e quindi elude il meccanismo competitivo stabilito dall’art. 163 bis l.f. e determina la inammissibilità della proposta di concordato preventivo (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

La relazione dell'attestatore è un requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, la cui mancanza non può essere sanata attraverso la concessione del termine di cui all'articolo 162, comma 2, L.F.. (cfr anche Tribunale Crotone 15 aprile 2015 in questa rivista: https://www.unijuris.it/node/2697)

L'attestazione del piano concordatario, nella sua forma idonea ad assolvere lo scopo previsto dalla legge, deve essere depositata al momento della domanda di concordato ed il disposto di cui all'articolo 162, comma 1, L.F. deve essere interpretato nel senso che il tribunale possa consentire esclusivamente una integrazione del piano e la produzione di nuovi documenti, ma non la sostituzione di una attestazione che si sia rivelata ab origine inidonea.” (cfr anche Tribunale Rovigo 20 marzo 2015 in questa rivista: https://www.unijuris.it/node/2689).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16280.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: