Tribunale di Pisa – Concordato preventivo – Trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito della domanda e presupposti per il radicamento della competenza nella nuova sede.

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Data di riferimento: 
20/07/2016

Tribunale di Pisa, 20 Luglio 2016 – Salvatore laganà, pres. - Giovanni Zucconi, rel. – Enrico D’Alfonso, giudice.

Concordato preventivo – Ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. – Competenza territoriale – Trasferimento sede sociale – Radicamento della competenza nella nuova sede – Presupposti.

Nell’ipotesi in cui il trasferimento della sede legale di una società richiedente l’ammissione al concordato preventivo sia avvenuto nell’anno anteriore al deposito del ricorso, ma, tuttavia, dagli elementi forniti da parte ricorrente, si possa individuare nel territorio in cui la sede legale è stata trasferita, ove sono sempre state ubicate in via esclusiva le unità operative della società, il centro decisionale ed amministrativo di quest’ultima, il giudice competente a decidere è quello della nuova sede. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16160.pdf

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