Tribunale di Siracusa – Concordato preventivo: piano che preveda la prosecuzione di un contratto d’affitto d’azienda fino allo svolgimento di una procedura competitiva ex art. 163 bis L.F.

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Data di riferimento: 
24/01/2017

Tribunale di Siracusa, Sez. Fallimentare, 24 gennaio 2017 - Pres. Antonio Alì, Rel. Sebastiano Cassaniti.

Concordato preventivo – Contenuto del piano – Prosecuzione di un contratto d’affitto d’azienda - Canoni da consegnarsi al L.G. – Tribunale – Necessaria previsione di una procedura competitiva – Conseguimento del maggior vantaggio per i creditori – Scopo.

Laddove un piano concordatario preveda che un soggetto, cui il proponente ha già in precedenza al deposito della proposta affittato un ramo d’azienda, prosegua fino alla scadenza l’esercizio della commercializzazione dei prodotti della stessa, corrispondendo all’affittante un canone prestabilito da mettersi da parte di questi a disposizione del Liquidatore Giudiziale nei 30 giorni successivi all’incasso, il tribunale deve, ai sensi dell’art. 163 bis L.F., disporre un procedimento competitivo, da svolgersi secondo regole specificatamente disciplinate, volto a ricercare altri eventuali soggetti interessati, che siano disponibili ad assicurare nuove offerte concorrenti a quella già prevista dal contratto d’affitto in corso in modo da realizzare, a vantaggio dei creditori concorrenti, il massimo utile conseguibile dalla cessione dei beni aziendali. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16967.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: