Tribunale di Fermo – Accordo di composizione di una crisi da sovraindebitamento con continuazione dell’attività d’impresa e previsione del pagamento oltre l’anno dei creditori privilegiati.

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Data di riferimento: 
26/10/2015

Tribunale di Fermo 26 ottobre 2015 - Pres. Chiara D'Alfonso.

Azienda agricola - Procedura si composizione della crisi da sovraindebitamento – Accordo coi creditori – Requisiti soggettivi di ammissibilità.

Crisi da sovraindebitamento – Proposta di accordo coi creditori - Approvazione – Creditori privilegiati - Soddisfazione  oltre l’anno – Non liquidazione dei beni – Previsione di effettuazione dei pagamenti in tempi normali – Corresponsione di interessi per il ritardo – Omologazione possibile.

Dal punto di vista soggettivo può esser ammessa alla procedura si composizione della crisi da sovraindebitamento, tramite accordo con i creditori, l’azienda agricola che rispetta i parametri di esenzione di cui all’art. 1 del R.D. 267/1942 e non è soggetta ad altre procedure concorsuali, che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, come attestato nella relazione del professionista, ai procedimenti di cui alla L.3/2012 e che non ha subito i provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della stessa legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La proposta di accordo di composizione di una crisi da indebitamento con continuazione dell’attività d’impresa può essere considerata omologabile, laddove sia raggiunta la percentuale di approvazione di cui all’art. 11, secondo comma, della legge 3/2012, anche laddove contenga una deroga al termine annuale dall’omologazione, di cui  all’art. 8, quarto comma, previsto quale massima moratoria possibile per il pagamento anche parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, senza che sia prevista la liquidazione dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Ciò in quanto si deve ritenere applicabile, anche alla procedura di sovraindebitamento, quanto statuito in materia di concordato preventivo ex art. 186 bis L.F  dalla Suprema Corte laddove ha considerato ammissibili i pagamenti che comunque intervengano nel rispetto dei “tempi normali” previsti per la liquidazione, a condizione che la proposta preveda interessi corrispettivi per il maggior termine di delazione in essa ipotizzato (cfr. in questa rivista Corte di Cassazione 9 maggio 2014 n. 10112  http://www.unijuris.it/node/2317). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13830.pdf

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: