Tribunale di Vicenza – Azione revocatoria nei confronti di impresa in concordato preventivo e carenza di interesse ad agire.
Tribunale di Vicenza, 11 Maggio 2016 - Elena Sollazzo, giudice monocratico.
Azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare – Convenuto in concordato preventivo – Interesse ad agire - Insussistenza
La domanda ex art. 2901 c.c. (come pure quella di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.) proposta da una curatela nei confronti di un’impresa che ha avanzato domanda di ammissione al concordato preventivo, pur essendo ammissibile anche in pendenza della predetta procedura, di fatto non può sortire l’effetto pratico cui è destinata (ovvero l’esecuzione forzata sul bene oggetto del negozio revocato) essendo impedita dall’art. 168 l.f. (nell’attuale formulazione, dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese) ogni azione esecutiva sui beni del debitore. Per questa ragione la domanda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire in capo alla parte attrice. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).