Tribunale di Bergamo – Revoca del concordato per inidoneità del piano ad assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari e atti in frode.

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Data di riferimento: 
24/11/2016

Tribunale di Bergamo, 24 novembre 2016 - Pres. Rel. Vitiello.

Concordato preventivo - Piano - Crediti chirografari - Pagamento del venti per cento - Condizione di ammissibilità - Revoca - Procedura.

Concordato preventivo - Piano - Valutazione beni - “Fattibilità giuridica” - Idoneità pagamento del venti per cento - Crediti chirografari.

Concordato preventivo - Piano - Maggiore attendibilità - Valutazione - Commissario giudiziale - Attestatore.

Concordato preventivo - Interpretazione art. 173 comma 1 L.F. - Atti in frode - Incidenza sulla crisi - Revoca - Procedura.

L’art. 160, comma 4 L.F., prevedendo che “in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”, introduce una specifica obbligazione di natura pecuniaria nei confronti dei creditori chirografari, che si pone come condizione di ammissibilità della proposta di concordato. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

Sebbene il tema dell’effettivo valore dei beni ceduti, rientrando nel concetto di “fattibilità economica”, sia riservato alla valutazione della massa dei creditori, qualora la determinazione dello stesso valore vada ad interessare l’idoneità del piano a garantire il soddisfacimento del venti per cento dei crediti chirografari, tale valutazione, in quanto attinente alla verifica di una condizione di ammissibilità, rientra nelle competenze del Tribunale. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

In ordine alla valutazione dei beni ceduti alla massa dei creditori, le stime eseguite dal commissario giudiziale hanno una fisiologica maggiore attendibilità di quelle eseguite all’attestatore, in quanto le prime sono tese alla tutela dell’interesse della massa dei creditori, mentre le seconde sono legate all’interesse privatistico del buon esito della procedura. [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

Non tutte le condotte fraudolenti antecedenti alla presentazione della domanda di concordato sono di per sé stesse ostative della prosecuzione della procedura. Il riferimento svolto dall’art. 173, comma 1 L.F. a quegli “altri atti di frode”, il cui accertamento determina l’apertura del procedimento di revoca dell’ammissione al concordato, attiene a quelle condotte che abbiano avuto un’incidenza eziologica sulla crisi e sull’entità della stessa.  [Tommaso Bronzin – Riproduzione riservata]

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16584.pdf

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: