Corte d' Appello di Bologna – Modalità di svolgimento della procedura di accertamento dell’insolvenza di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa.
Corte d'Appello di Bologna 19 maggio 2016 – Pres. Salvatore, Est. Guernelli.
Istituto bancario - Liquidazione coatta amministrativa - Accertamento dello stato di insolvenza – Instaurazione del contradditorio – Previsione dell’art. 82 del T.U.B. - Audizione dei cessati rappresentanti legali – Necessità – Organi interessati – Identificazione corretta.
I “cessati rappresentanti legali” che, ai sensi dell’art. 82 del T.U.B., devono essere sentiti in sede di accertamento dello stato di insolvenza, ex art. 195 L.F., di una banca in liquidazione coatta amministrativa, si devono identificare nei commissari liquidatori e nei commissari dell’amministrazione straordinaria e della procedura di risoluzione disposte antecedentemente alla liquidazione coatta, ossia negli organi che disponevano dei relativi poteri nel momento immediatamente precedente l’emanazione del provvedimento di liquidazione o, comunque, in quelli in carica alla data a cui l’insolvenza è stata ritenuta risalire (nello specifico la Corte ha rigettato il reclamo proposto, ex art. 195, quinto comma, L.F., da alcuni ex amministratori ed ex sindaci della banca all’epoca in cui questa era stata posta in amministrazione straordinaria, reclamo mediante il quale avevano richiesto che venisse dichiarata nulla, o annullata o revocata, per non essere gli stessi stati sentiti quali rappresentanti legali, la sentenza del tribunale che aveva dichiarato l’insolvenza e ciò in ragione del fatto che l’insolvenza non si era ancora manifestata allorché gli organi di amministratori e controllo di cui i reclamanti erano parte erano stati sciolti). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)