Tribunale di Napoli Nord – Requisiti di fallibilità di una società in house e necessaria loro precisazione in sede statutaria.
Tribunale di Napoli Nord 06 maggio 2015 - Pres. Caria, Est. Di Giorgio.
Società in house – Non assoggettabilità a fallimento – Parificazione agli enti pubblici – Requisiti richiesti – Contemporanea sussistenza di tutti – Previsione esplicita nello statuto sociale - Necessità.
Va seguito l’orientamento che parifica, in qualche misura, le società in house agli enti pubblici, con il conseguente impedimento alla fallibilità delle stesse ai sensi del primo comma dell’art. 1 L.F., laddove siano caratterizzate da tre requisiti: 1) natura esclusivamente pubblica dei soci; 2) esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi; 3) sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui loro uffici (cfr. in particolare Corte di Cassazione 25 novembre 2013 n. 26283 in questa rivista http://www.unijuris.it/node/2165 che, seppur in sede di risoluzione di una diversa problematica, presenta un impianto motivazionale che risulta senz’altro applicabile anche alla vexata quaestio dell’assoggettabilità della società in house alla disciplina del fallimento). Detti tre presupposti è necessario sussistano tutti contemporaneamente ed è altresì necessario che trovino tutti il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale (nello specifico, il Tribunale ha, pertanto, dichiarato il fallimento di una società, che seppure risultasse partecipata per intero da un Comune che risultava titolare dell’unica azione costituente il capitale sociale, non presentava nello statuto alcuna disposizione che impedisse il trasferimento di detta azione anche a privati, in quanto ha ritenuto che l’insussistenza di detto requisito risultasse assorbente rispetto alla verifica della sussistenza degli altri due cui la Corte aveva fatto necessario riferimento). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12922.pdf