Tribunale di Trento – Concordato preventivo: affitto d’azienda anteriore al concordato e favor del legislatore per la continuità aziendale, anche indiretta.

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Data di riferimento: 
26/01/2017

Tribunale di Trento, Sez. fallimentare, 26 gennaio 2017 - Pres. Est. Monica Attanasio.

Concordato preventivo – Azienda del proponente – Principale asset dell’attivo – Previsione della cessione all’attuale affittuario – Qualificazione – Ipotesi possibili - Concordato con cessione dei beni o con continuità aziendale – Conservazione dell’azienda -  Continuità anche indiretta - Favor del legislatore.

La necessità di stabilire se il concordato preventivo che preveda la cessione per un prezzo prestabilito di un complesso aziendale, rappresentante il principale asset dell’attivo, ad un soggetto determinato che già detenga  l’azienda in forza di un contratto di affitto, debba essere qualificato come concordato con cessione dei beni o quale concordato con continuità aziendale è divenuta questione rilevante  a seguito dell’introduzione, da parte del D.L. 83/2015, della soglia di sbarramento prevista dall’art. 160, quarto comma, L.F., che ha fissato il limite minimo del venti per cento di soddisfazione dei chirografari, tranne che nell’ipotesi di concordato ex art. 186 bis L.F.

Fa propendere nel senso di questa ipotesi il favor della legge delega, da cui è conseguita la novella legislativa, per la conservazione della continuità aziendale in quanto tale, sia essa diretta o indiretta, e, pertanto, anche se assicurata da un imprenditore diverso dal proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Trento%2026%20gennaio%202017_0.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: