Tribunale di Verona – Apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter della Legge 3/2012.

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Data di riferimento: 
09/06/2015

Tribunale di Verona 09 giugno 2015 – Pres. Fernando Platania.

Domanda di liquidazione dei beni – Legge 3/2012 – Relazione del professionista – Dichiarazioni fiscali - Riscontro di irregolarità – Ininfluenza – Ricostruzione possibile della posizione debitoria –  Aperura della procedura.

Procedura di liquidazione dei beni -  Giudice - Decreto di apertura – Inibitoria di azioni cautelari od esecutive - Pronuncia contestuale.

Può essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta dal debitore, ai sensi dell’art. 14 ter della L. 3/2012, al fine di soddisfare le obbligazioni contratte, qualora  dalla relazione del professionista, in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F. nominato dal tribunale, risulti la regolarità delle scritture contabili e ciò anche se le dichiarazioni fiscali risultano viceversa  irregolari quando tale circostanza  non ha comunque impedito la ricostruzione puntuale della posizione debitoria dell’istante.

Con il decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni il giudice, ex art 14 quinquies, secondo comma, lettera b) della L. 3/2012, dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione  diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12846.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: