Corte di Cassazione – Impedimento solo temporaneo alla dichiarazione di fallimento, come da istanza dei creditori, in pendenza di un concordato preventivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 settembre 2016 n. 17764 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Massimo Ferro.
Concordato preventivo – Debitore - Domanda proposta in costanza di istanze ex art. 6 L.F.–– Ammissione al concordato – Temporaneo impedimento alla pronuncia del fallimento - Successiva revoca del concordato ex art. 173 L.F. – Creditori istanti - Riacquisto del potere di impulso – Prosecuzione del procedimento – Necessità di un nuovo mandato difensivo – Esclusione - Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità.
Si deve ritenere corretta la decisione del tribunale, una volta pronunciata la revoca ai sensi dell’art. 173 L.F. dell’ammissione dal debitore al concordato preventivo, di ritenere procedibili, nel più ampio significato di decidibili secondo quanto oggetto di domanda, le istanze di fallimento, già complete di mandato difensivo, proposte da alcuni creditori ex art. 6 L.F. anteriormente al deposito da parte del debitore della domanda di concordato preventivo, essendo anche in fatto emerso dalla loro partecipazione alla ripresa attività istruttoria che il loro interesse alla declaratoria di fallimento era rimasto immutato. La pendenza della domanda di concordato preventivo impedisce, infatti, solo temporaneamente la dichiarazione di fallimento, ma non determina l’improcedibilità del procedimento fallimentare, ragion per cui, una volta rimossa la condizione preclusiva a detta pronuncia rappresentata dal necessario coordinamento tra le due procedure, i ricorrenti riacquistano la pienezza dei loro poteri di impulso, senza la necessità del rilascio di un ulteriore mandato difensivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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