Corte di Cassazione – Revoca della dichiarazione di fallimento per vizio di natura processuale e nuova sentenza basata sui medesimi elementi di fatto.

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Data di riferimento: 
06/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2017, n. 2958. Aniello Nappi, pres. - Magda Cristiano, rel..

Istruttoria prefallimentare – Revoca della dichiarazione di fallimento per vizio di natura processuale – Autorità di giudicato – Inidoneità – Nuova sentenza di fallimento basata sui medesimi elementi di fatto – Ammissibilità.

Nell’ipotesi in cui una precedente dichiarazione di fallimento sia stata revocata per un vizio di natura processuale (nel caso la sentenza di fallimento era stata pronunciata in mancanza di iniziativa di parte) detta statuizione di revoca per difetto di una condizione di procedibilità è inidonea ad assumere autorità di giudicato in senso sostanziale e pertanto ben può essere emessa una nuova sentenza dichiarativa di fallimento della società ancorché fondata sui medesimi elementi di fatto che, già nella prima sentenza, erano stati ritenuti indicativi del suo dissesto. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16745.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: