Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Applicabilità analogica alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento delle norme relative al concordato preventivo.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 17 Gennaio 2017 – dott. Loredana Ferrara.
Composizione della crisi da sovraindebitamento – Art. 177 comma 3 l.f. in materia di concordato preventivo – applicabilità.
Composizione della crisi da sovraindebitamento – Termine fissato dall’art. 11 comma 1 della l. n. 3/2012 – Perentorietà.
L’art. 177 comma 3 l.f., in materia di concordato preventivo, è applicabile analogicamente anche alla crisi da sovraindebitamento per cui i creditori muniti di diritto di prelazione dei quali è prevista la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).
Il termine di 10 giorni fissato dall’art. 11 comma 1 della l. n. 3/2012 per l’espressione da parte dei creditori del proprio consenso alla proposta deve intendersi perentorio, atteso che, come espressamente disposto, “in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”, con la conseguenza che eventuali dissensi manifestati successivamente alla scadenza del termine suddetto debbono considerarsi tardivi. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).