Corte di Cassazione - Opposizione allo stato passivo ed onere del deposito della documentazione già allegata alla domanda di insinuazione.
Cassazione civile, sez. VI, 21 Dicembre 2016, n. 26639. Vittorio Ragonesi, pres. - Carlo De Chiara, est..
Opposizione allo stato passivo - Documentazione già depositata in sede di verifica del passivo – Onere di rideposito - Sussistenza
Il creditore, la cui domanda ex art. 93 legge fallim. sia stata respinta dal giudice delegato, ha l’onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 legge fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo (fascicolo di parte compreso), la quale non può essere acquisita ex officio. Nell’ipotesi in cui, comunque, l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, con riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. Né può accogliersi la tesi secondo cui la richiesta stessa, non essendo stata riproposta all'udienza di comparizione e all'udienza di discussione, doveva ritenersi rinunziata, posto che una tale implicita rinunzia non è ricavabile da alcuna norma, tenuto conto del carattere camerale del procedimento di opposizione allo stato passivo, al quale non si applica, in linea di principio, la disciplina del giudizio ordinario. (Gabassi Francesco – Riproduzione riservata)