Tribunale di Bergamo - Concordato preventivo: limiti del divieto di azioni cautelari e problematiche inerenti le procedure competitive di vendita.
Tribunale di Bergamo, 28 Dicembre 2016, dott. Irene Formaggia, pres. – dott. Maria Concetta Elda Caprino, giudice – dott. Raffaella Dimatteo, rel..
Concordato preventivo - Divieto di azioni cautelari sul patrimonio del debitore – Bene estraneo al patrimonio - Inapplicabilità Concordato preventivo – Azienda - Offerta irrevocabile di acquisto - Procedure competitive di vendita – Necessità.
Concordato preventivo – Azienda - Offerta irrevocabile di acquisto - Procedure competitive di vendita – Momento del perfezionamento: stipula del contratto notarile.
L’applicabilità dell’art. 168 l.f. che dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore che abbia richiesto l’ammissione al concordato preventivo, impone un vaglio preliminare in ordine alla riconducibilità del bene oggetto di causa nel patrimonio del debitore. Nell’ipotesi in cui il bene oggetto di domanda cautelare non faccia parte del patrimonio del debitore in concordato la domanda volta ad ottenere la restituzione del bene è ammissibile mancando uno degli elementi della fattispecie normativa di cui all’art. 168 l.f. (Nel caso specifico era stato chiesto al tribunale di ordinare la restituzione immediata dell’azienda oggetto di un contratto di affitto asseritamente cessato) (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Nell’ipotesi in cui, in presenza di un’offerta irrevocabile di acquisto di un’azienda venga necessariamente esperita una procedura competitiva conformemente alle norme che governano il procedimento di cui agli artt. 105 e 108 l.f. ed, all’esito di questa, non vi siano ulteriori offerte, il contratto di cessione di azienda non si perfeziona nel momento in cui è terminata la gara con esito negativo, ma solo con la stipula del successivo atto notarile e ciò in quanto l’aggiudicazione, quale atto endoprocedimentale conclusivo della procedura di gara, non ha valore negoziale atteso che la sua funzione giuridica non è già quella di manifestare una volontà negoziale, quanto, piuttosto, di selezionare il soggetto con cui la procedura andrà a stipulare il contratto. (Nel caso di specie era rilevante accertare il momento del perfezionamento del contratto in quanto la procedura, non essendo intervenuta la stipula notarile, aveva considerato decaduta l’offerente dall’aggiudicazione ed aveva richiesto la restituzione dell’azienda.) (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)