Tribunale di Modena – Concordato preventivo: riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c. ai crediti delle società cooperative in possesso dell’attestazione di revisione di cui al d. lgs. 220/2002.
Tribunale di Modena 14 luglio 2015- Est. Rimondini.
Concordato preventivo – Cooperative di lavoro – Ottenimento dell’attestazione di revisione - Mutualità prevalente – Privilegio ex art. 2751 bis, n.5, c.c. – Riconoscimento.
La norma in materia di concordato preventivo contenuta nell’art. 82, comma III bis, del d.l. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modifiche nella legge 98/2013, si deve ritenere che introduca una presunzione assoluta per il riconoscimento della mutualità prevalente e consenta alle cooperative di lavoro che, a seguito della richiesta o del superamento positivo della revisione, abbiano ottenuto l’attestazione di cui all’art 5 del d.lgs. 200/2002 di godere del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n.5, c.c. per i crediti, anche se sorti anteriormente all’entrata in vigore di detta norma, relativi ai corrispettivi per i servizi prestati e ai manufatti prodotti e ciò senza la necessità di provare che quei crediti siano effettivamente correlati al lavoro dei soci e che l’apporto lavorativo da parte degli stessi risulti prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci e/o di terzi e/o rispetto agli altri lavori produttivi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)