Tribunale di Treviso – Fallimento: inammissibilità della insinuazione al passivo con riserva del fideiussore non ancora escusso.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 21 dicembre 2016 - Pres. Fabbro, Rel. Zulian.
Fallimento – Credito del fideiussore non ancora escusso - Ammissione al passivo con riserva – Esclusione.
Non può essere ammesso con riserva al passivo fallimentare, ai sensi dell’art.55, terzo comma, L.F., il credito del fideiussore non ancora escusso, in quanto gli elementi costitutivi del diritto di credito non si sono integralmente realizzati in epoca anteriore all’apertura del concorso, onde tale credito non essendo attuale non può considerarsi concorsuale. L’insinuazione al passivo potrà aver luogo solo dopo e nella misura in cui il coobbligato avrà pagato, non prima che ciò avvenga e ciò in quanto, altrimenti, il verificarsi della condizione, in caso di ammissione del credito del fideiussore al passivo con riserva, originerebbe un aumento della massa passiva e non una mera sostituzione nella titolarità soggettiva del credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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