Tribunale di Roma – Concordato preventivo c.d. “misto”: disciplina applicabile. Presenza necessaria di un liquidatore.

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Data di riferimento: 
22/04/2015

 

Tribunale di Roma 22 aprile 2015 - Pres. Russo, Est. Miccio.

 

Piano concordatario c.d. “misto” –  Possibilità e liceità – Disciplina applicabile – Criteri della prevalenza o dell’integrazione – Applicazione congiunta in caso di compatibilità tra le discipline.

 

Concordato con cessione dei beni – Nomina del liquidatore – Necessità non ovviabile.

 

In presenza di un piano concordatario che si possa definire misto, in quanto evidenzi tratti sia della continuità aziendale c.d. pura, ex art. 186 bis, primo comma, L.F., stante la prospettata continuità dell’attività in capo allo stesso proponente, (schema che, in linea di principio, non richiede la nomina di un liquidatore), sia della cessione ai creditori ex art. 182 L.F., in quanto preveda la liquidazione mediante procedura competitiva dello stabilimento nel quale l’impresa viene esercitata,  (schema che, al contrario, esige la nomina di un liquidatore) si deve ritenere che, stante la possibilità e  la liceità di tale previsione in virtù del principio di atipicità del piano concordatario di cui all’art. 160 L.F., debba trovare applicazione la stessa disciplina prevista in ambito negoziale, nel caso in cui, in ossequio al principio di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., ci si trovi di fronte ad un contratto contenente elementi di tipi contrattuali diversi. Analogamente,  si dovrà, pertanto,  assoggettare il piano concordatario alla disciplina della prevalenza, salva la possibilità di procedere al criterio dell’integrazione delle discipline, ove le stesse non siano tra loro incompatibili (incompatibilità, nello specifico, non ravvisata dal tribunale, che ha optato per questa seconda soluzione, in quanto la nomina di un liquidatore, che non doveva in alcun modo farsi carico, oltreché di procedete alla vendita dell’immobile, anche della gestione dell’impresa, non risultava per nulla incompatibile con il proseguimento della conduzione dell’azienda da parte del titolare). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai sensi dell’art. 182, primo comma, L.F., spetta al tribunale  di procedere, in caso di concordato con cessione dei beni, alla necessaria nomina di uno o più liquidatori ove non effettuata con la proposta, in quanto presenza da ritenersi indispensabile e non ovviabile, in ragione del richiamo, contenuto nel secondo comma di detto disposizione, agli artt. 28, 29, 37, 38 e 39 L.F. laddove compatibili con la diversa procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13115.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: