Tribunale di Firenze - Concordato con riserva ed istanza di scioglimento o di sospensione di contratti in corso di esecuzione.

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Data di riferimento: 
23/04/2015

 

Tribunale di Firenze 23 aprile 2015 – Pres. Pompei, Est. Governatori.

 

Concordato con riserva – Contratti in corso di esecuzione – Istanza di scioglimento o sospensione – Richiesta non accoglibile.

 

Nella fase di concordato ex art. 161, sesto comma, L.F. non può essere concessa  al ricorrente, come da previsione dell’art. 169 bis L.F., stante il suo effetto collegato alla volontà unilaterale di una parte, l’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione di contratti “in corso di esecuzione” (espressione da ritenersi come ”pendenti” ex art. 8, lett. a) del D.L. 83/2015) , in quanto il D.L. 83/2012, che ha inserito quell’articolo, laddove ha inteso consentire l’applicazione di una disciplina anche al concordato con riserva, lo ha fatto in modo espresso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13320.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: