Tribunale di Rimini – Concordato preventivo: apporto “neutrale” di finanza da parte del terzo ed ammissibile sua sottrazione al divieto di alterazione delle cause di prelazione.
Tribunale di Rimini 18 giugno 2015- Pres. Talia, Est. Rossino.
Concordato preventivo – Proposta – Crediti muniti di privilegio speciale e generale - Soddisfazione non integrale – Previsione comunque ammessa.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Apporto di finanza esterna – Neutralità - Patrimonio del debitore invariato - Alterazione della graduazione dei crediti privilegiati – Ammissibilità.
Deve ritenersi preferibile prestare adesione alla tesi della giurisprudenza maggioritaria ad avviso della quale la disposizione di cui all’art 160, secondo comma, L.F., che fissa le condizioni che devono ricorrere perché “i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente” dalla proposta concordataria, trovi applicazione non solo in caso di crediti muniti di privilegio speciale, ma anche qualora trattasi di crediti assistiti da privilegio generale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini dell’ammissibilità di una proposta ex art. 182 L.F. di concordato preventivo con cessione dei beni, l’art 160, secondo comma, L.F. deve essere interpretato nel senso che l’apporto di finanza da parte del terzo, laddove versata direttamente al liquidatore nominato dal tribunale senza transitare nel patrimonio del debitore e laddove non implicante alcun obbligo di restituzione da parte dello stesso, si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati, stante che risulta neutrale rispetto allo stato patrimoniale del proponente, non comportando né un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati, compresi quelli non falcidiabili, ex. 182 ter L.F., per IVA e ritenute su imposte dirette, dovrebbero essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito, postergato o meno, a favore del terzo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13334.pdf