Corte di Cassazione – Istanza di fallimento del P.M. notificata tramite polizia giudiziaria – Presupposti per la validità della notifica.
Cassazione civile, sez. I 31 agosto 2016, n. 17444 - pres. Nappi - est. Lamorgese.
Fallimento - Notifica del ricorso e del decreto di convocazione tramite polizia giudiziaria - Nullità - Sussistenza - Sanatoria -
La notificazione tramite polizia giudiziaria dell’istanza di fallimento del P.M. e del decreto di convocazione non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito ovvero sia comparso senza nulla eccepire innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Cass. 31.08.2016 n. 17444.pdf | 148.43 KB |