Tribunale di Bergamo – Non assoggettabilità a fallimento delle c.d. supersocietà di fatto, laddove costituite da società di capitali.
Tribunale di Bergamo 19 marzo 2015 - Pres. Vitiello, Est. Gelato.
Fallimento - Società di fatto tra più società a responsabilità limitata – Non assoggettabilità – Venuta ad esistenza - Necessaria delibera assembleare – Possibilità per definizione inesistente.
L’asserita esistenza una società di fatto tra più società a responsabilità limitata, di cui si sia richiesta la declaratoria del fallimento contestualmente a quella ex art. 147, quinto comma, L.F. (laddove applicabile, per analogia al fallimento di un soggetto collettivo) di un suo socio illimitatamente responsabile, si scontra con un inseparabile ostacolo normativo, rappresentato dal disposto dei commi secondo n. 5 e quarto dell’art. 2479 c.c., in quanto la mancata formalizzazione di tale partecipazione societaria, attraverso l’assunzione della necessaria delibera assembleare, è tale da inibire la venuta ad esistenza del legame societario e, pertanto, da rendere non suscettibile di accoglimento l’istanza di fallimento di tale supposta società. Non pare invero contestabile che l’assunzione di una delibera assembleare (per definizione inesistente nel caso di partecipazione ad una società la cui costituzione non sia stata formalizzata) costituisca elemento indefettibile per la stessa venuta ad esistenza del fenomeno partecipativo, il che inibisce la possibilità di postulare l’acquisto della qualità di socio, da parte di una società di capitali, in una società di mero fatto, seppure tale soluzione determini l’effetto di sottrarre il fenomeno delle cd. “supersocietà di fatto”, qualora costituite da società di capitali, dall’area della fallibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13216.pdf