Tribunale di Modena – Concordato preventivo: condizione richiesta per l’immediato pagamento dei creditori strategici e garanzia della prosecuzione dei contratti pendenti.
Tribunale di Modena 06 agosto 2015 - Pres. Est. Zanichelli.
Concordato preventivo con continuità aziendale – Imprenditore - Pagamento immediato dei creditori “strategici” – Istanza di autorizzazione – Presupposto di ammissibilità - Adempimento del rapporto - Rifiuto dei creditori – Possibile legittimazione - Mancato pagamento dei debiti pregressi – Motivo non valido.
Concordato preventivo – Tutela della continuità aziendale – Scopo della procedura – Imprenditore -Contratti giudicati indispensabili – Risoluzione per inadempimento – Inammissibilità – Pagamento delle successive prestazioni – Prededuzione - Garanzia per le controparti in bonis.
La prospettiva di un immediato integrale pagamento, a seguito di apposita autorizzazione da parte del tribunale ed in deroga alla par condicio creditorum, ai sensi dell’art. 182 quinquies, quinto comma, L.F, da parte dell’imprenditore che intenda accedere ex art. 186 bis L.F. ad un concordato preventivo con continuità aziendale, di alcuni creditori c.d. “strategici”, può servire solo a convincerli a cooperare laddove potrebbero legittimamente rifiutarsi di farlo e non a ricondurre alla ragione quelli che sarebbero comunque contrattualmente obbligati a collaborare e minaccino ingiustificatamente un rifiuto all’adempimento del rapporto, in quanto, in tal caso, non sarebbe necessario, perché vi procedano, offrire agli stessi modalità di soddisfazione diverse da quello previste per gli altri creditori, stante che anche l’eventuale mancato pagamento dei crediti dagli stessi maturati anteriormente all’accesso del loro debitore alla procedura concordataria, non può giustificare la risoluzione del contratto in corso di procedura e ciò per identità di ratio con quanto previsto in caso di fallimento, dal momento che, in tal caso, i contratti in corso di esecuzione non possono essere risolti per iniziativa del contraente in bonis, risultando inefficace, ai sensi dell’art. 72, sesto comma, L.F. l’eventuale clausola risolutoria, e non essendo consentito, dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del quinto comma della stessa disposizione, introdurre un’azione giudiziaria per la risoluzione, neppure per pregressi inadempimenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve ritenere impensabile che in una cornice normativa, quella del concordato preventivo, tutta volta a tutelare le prospettive di continuità aziendale, possa non risultare garantita la prosecuzione dei contratti giudicati indispensabili dall’imprenditore (e quindi non sospesi o sciolti ex art. 169 bis L.F. per iniziativa dello stesso) e possa quindi ammettersi la risoluzione per inadempimento, su iniziativa del contraente in bonis, degli stessi, tanto più che la controparte non riceve alcun danno dalla prosecuzione, essendogli garantita adeguatamente in prededuzione ex art. 111 L.F. la remunerazione della successiva attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13232.pdf