Tribunale di Reggio Emilia – Risoluzione del concordato e dichiarazione d’ufficio del fallimento: questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 137 e 186 L.F.
Tribunale di Reggio Emilia 28 ottobre 2015 - Pres. Savastano - Est. Varotti.
Fallimento - Pronuncia d’ufficio - Suprema corte di cassazione – Esclusione - Articoli 137 e 186 L.F. - Risoluzione del concordato e dichiarazione del fallimento – Domanda da parte dei creditori - Mancanza – Inadempimento di non scarsa importanza - Possibilità di una dichiarazione d’ufficio - Questione di costituzionalità.
Il Tribunale, pur nella consapevolezza che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione risultava ormai consolidata nel senso che una pronuncia di fallimento d’ufficio era comunque esclusa dalla legge fallimentare attuale non solo nel procedimento ex articolo 15 L.F., ma anche in sede di risoluzione del concordato preventivo, avendo considerato comunque rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137 e 186 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, in relazione agli articoli 3, 35 primo comma, 38 secondo comma, 41 primo comma, della Costituzione, laddove esso non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale, qualora l’inadempimento da parte del proponente ammesso alla procedura risulti essere di non scarsa importanza e non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del pubblico ministero o dello stesso debitore, possa dichiarare d’ufficio il fallimento dell’imprenditore, ha ritenuto necessariosospendere il giudizio camerale avanti a sé pendente di risoluzione di una procedura di concordato preventivo liquidatorio che non aveva consentito il pagamento di alcun creditore nei termini previsti dalla proposta ed ha disposto la trasmissione con ordinanza degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per una decisione circa la costituzionalità sul punto del complesso di dette norme. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)