Tribunale di Cassino – Ammissione al concordato preventivo “in bianco” e diritto ad ottenere il DURC anche in ipotesi di sospensione dei pagamenti contributivi.

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Data di riferimento: 
27/05/2016

 

Tribunale di Cassino 27 maggio 2016 - Est. Gualtieri.

 

Concordato preventivo “in bianco” – Sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative – D.M. 24/10/2007 – Ora D.M. 30/01/2015 – Proponente – Diritto al rilascio del DURC positivo.

 

Società in concordato preventivo -  DURC positivo – Rilascio non condizionato al pagamento dei contributi pregressi – Impossibilità di procedervi – Divieto ex art. 168  - Tutela della par condicio creditorum -  Proponente – Necessità di ripianare i debiti pregressi – Servizi prestati o da effettuarsi in corso di procedura – Rilascio del DURC – Condizione necessaria per ottenere il pagamento dei canoni maturati e maturandi.

 

Concordato preventivo – Soddisfacimento non integrale dei debiti privilegiati – Ammissibilità – Dettato dell’art. 182 quinquies – Pagamento di beni e servizi essenziali – Possibilità del ricorso a  finanziamenti – Autorizzazione del tribunale – Altri pagamenti – Possibilità non prevista.

 

Concordato con continuità aziendale – Regolarità contributiva – Riconoscimento - Piano che prevede l’integrale soddisfazione di tali debiti – Condizione necessaria.

 

L’ammissione al concordato preventivo ” in bianco”  integra l’ipotesi prevista dall’art. 5, secondo comma, lett. b) del D.M. 24/10/2007, disposizione interamente sostituita dall’ art. 3, secondo comma, del D.M. 30/01/2015, per cui gli enti previdenziali sono tenuti a rilasciare al proponente il DURC positivo in caso “di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” in quanto la regolarità contributiva risulta comunque sussistere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il rilascio del DURC positivo non può essere subordinato alla regolarizzazione da parte della società in concordato della sua posizione contributiva tramite il pagamento dei debiti pregressi a favore dei vari enti previdenziali, stante il divieto di cui al combinato disposto degli artt. 168 e 182 quinquies L.F.,  norme poste a tutela della par condicio creditorum, di effettuare pagamenti al di fuori della procedura concordataria e stante che, ove la società in concordato non potesse ottenere quella dichiarazione, si troverebbe preclusa la possibilità di ricevere i pagamenti dei canoni relativi ai servizi che ha effettuato e che  eventualmente continuerà ad effettuare sino al termine della procedura concordataria, pagamenti che alla stessa risultano necessari per ripianare la pregressa situazione debitoria, come previsto dalla stessa ratio della procedura cui la debitrice è stata ammessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Come risulta dagli artt. 160, comma secondo, 186 bis, secondo comma L.F. e, con riferimento specifico ai crediti previdenziali, dall’ 182 ter L.F. e come  è desumibile dalla recente giurisprudenza comunitaria formatasi sulla falcidia dei crediti IVA (Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14) non può, in generale, escludersi che, in sede di concordato preventivo, in particolare ex art.161, sesto comma L.F., non possa prevedersi un soddisfacimento non integrale dei crediti privilegiati, non risultando decisivo in senso contrario il dettato dell’ art. 182 quinquies che concerne il pagamento dei crediti pregressi afferenti a prestazioni di beni e servizi essenziali, per far fronte ai quali è possibile per il proponente  ottenere dal tribunale l’autorizzazione ad avvalersi di appositi finanziamenti. (Pierluigi Fererini – Riproduzione riservata)

 

Trova applicazione solo nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.,  la particolare disposizione contenuta nell’art. 5 del D.M. 30/01/2015 ai sensi della quale “l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che” nel piano di cui all’art. 161 L.F. “sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Cassa edili e dei relativi accessori di legge”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15194.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: