Tribunale di Cagliari – Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012: conversione dall’uno all’altro dei tre strumenti previsti.
Tribunale di Cagliari 11 maggio 2016 - Pres. Mura, Rel. Caschili.
Crisi da sovraindebitamento – Composizione della crisi - Piano del consumatore – Omologazione – Meritevolezza della proposta – Requisito necessario – Fatti sopravvenuti imprevedibili – Giustificazione idonea - Valutazione in senso favorevole.
Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Debitore - Richieste plurime di prestiti - Situazione di palese difficoltà – Discolpa del debitore –– Mancata idonea valutazione da parte istituti di credito – Torto ascrivibile alle banche – Esclusione – Insussistenza del requisito della meritevolezza.
Crisi da sovraindebitamento – Proposta di piano del consumatore – Non meritevolezza – Mancata omologazione – Nuovo ricorso o richiesta subordinata ex l. 3/2012 - Accordo con i creditori - Ammissibilità.
Crisi da sovraindebitamento – Proposta di piano del consumatore o di accordo con i debitori – Precedenti analoghe istanze - Proponibilità anche nei cinque anni – Deroga al divieto ex art. 7, c.2, lettera b) L. 3/2012 - Mancato precedente accesso alle procedure – Condizione necessaria
Stante che l’art. 12 bis c. 3 della legge 27 gennaio n. 3 in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento subordina l’omologazione del piano del consumatore ad un giudizio di esclusione da parte del giudice della sussistenza di almeno una di due circostanze ostative: 1) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e 2) che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, può considerarsi senz’altro meritevole di godere degli effetti del piano il debitore che si trovi a dover affrontare quella crisi a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia comprensibilmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non assurge a motivo di discolpa del debitore, che, quale consumatore, abbia richiesto l’omologazione di una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei creditori, la mancata valutazione, ex art. 124 bis del TUB e del D.M. n. 117 del 3.2.2011, norme poste a tutela del sistema creditizio, da parte degli istituti di credito che gli hanno concesso dei prestiti, della sua capacità di restituirli e ciò a meno che, una loro condotta sviata rispetto ai canoni di buona fede e correttezza, possa incidere sulla valutazione della meritevolezza nel caso abbia indotto in errore incolpevole il debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non sussiste alcuna ipotesi di inammissibilità per il caso in cui, presentata una proposta di piano del consumatore, e non omologato il piano per assenza di meritevolezza, il debitore si determini a perseguire una diversa modalità di composizione della crisi ricorrendo all’ipotesi alternativa, prevista dalla L. 3/2012, dell’accordo coi creditori di cui la meritevolezza non costituisce un presupposto, e ciò sia che la nuova domanda venga successivamente proposta con autonomo ricorso, sia qualora venga richiesta, subordinatamente al diniego dell’omologa, con il medesimo ricorso con il quale è stata presentata la proposta di piano, a patto che sussistano sin dall’inizio tutti i presupposti ed i requisiti di legge per accedere alla procedura richiesta in subordine. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il divieto contenuto nell’art. 7, c.2, lettera b) della L. 3/2012, secondo il quale il debitore non può essere ammesso alle procedure previste da tale legge qualora ne abbia già fatto “ricorso” nei precedenti cinque anni, va letto in un senso atecnico, ossia nel senso che il debitore per esserne escluso deve averne già avuto “accesso”, cioè averne beneficiato, e non nel senso che sia sufficiente ne abbia fatto semplicemente domanda, e ciò sia in quanto la norma risulterebbe altrimenti ispirata ad una sorta di sanzione del debitore per aver fatto ricorso allo strumento sbagliato anziché dalla volontà di impedire allo stesso di beneficiare più volte dell’esdebitazione, sia in quanto l’art. 14 quater di detta legge, disposizione ispirata, si deve ritenere, dalla medesima ratio, già consente espressamente di convertire due dei tre strumenti di composizione della crisi dalla stessa previsti (il piano del consumatore e l’accordo con i creditori) nel terzo, ossia nella liquidazione del patrimonio.
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