Tribunale di Brescia – Fallimento: Reclamo ex art. 26 L.F. avverso la scelta, già autorizzata del G.D., da parte del curatore dell’affittuario ex art.104 bis L.F. dell’azienda del fallito.
Tribunale di Brescia 11 giugno 2015 - Est Del Porto.
Fallimento – Affitto d’azienda ex art. 104 bis L.F. – Autorizzazione da parte del G.D. – Scelta dell’ affittuario operata dal curatore - Reclamo ex art. 36 L.F. – Inammissibilità – Possibilità del solo reclamo ex art. 26 L.F.
Fallimento – Atto discrezionale del curatore – Reclamo ex art. 36 L.F. – Vizio di violazione di legge – Solo sindacato contemplato.
Laddove il reclamo ex art. 26 L. proposto da una società candidata avverso l’autorizzazione emessa, ai sensi dell’art. 104 bis, primo comma, L.F., da parte del G.D. all’affitto dell’azienda del fallito a favore di un diverso soggetto designato, ex secondo comma, dal curatore, risulti respinto dal tribunale e la società che aveva proposto il reclamo abbia in precedenza già preannunciato, in sede di discussione orale in udienza, la propria intenzione di non proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale qualora sfavorevole, si deve ritenere inammissibile, per difetto di un interesse attuale a coltivare l’impugnazione, l’eventuale nuovo reclamo proposto ex art. 36 L.F dalla stessa reclamante avverso la scelta operata del curatore, in quanto non risulterebbe comunque idoneo a determinare la caducazione del provvedimento ormai definitivo del G.D.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di reclamo avverso un atto discrezionale del curatore la Corte di legittimità (Cass. 5203/2014) ha precisato che il vizio di violazione di legge (l’unico contemplato dall’art. 36 L.F.) ricorre solo quando la scelta operata dal curatore appaia fondata “su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie”, restando sottratta, in caso contrario, al sindacato giurisdizionale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15248.pdf