Corte di Cassazione (10819/2016) – Fallimento: appello ex art. 18 L.F. e ruolo del P.M.. Maggioranza per l’approvazione del concordato che preveda diverse classi di creditori.

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Data di riferimento: 
25/05/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2016 n. 10819 - Pres. Di Palma, Rel. Di Marzio.

Sentenza dichiarativa di fallimento – Deposito post D.Lgs. 9 gennaio 2006 n.5 - Impugnazione –  Opposizione – Esclusione - Appello ex art. 18 L.F. – Mezzo necessario.

Sentenza dichiarativa di fallimento - Appello ex art. 18 L.F. – Notifica al PM. ed esercizio delle funzioni – Art. 70 del R.D. n. 12 del 1941.

Sentenza dichiarativa di fallimento – Opposizione promossa ratione temporis – Partecipazione facoltativa del P.M. – Difetto di notifica   allo stesso e decisione - Insussistenza del nesso di causalità – Corte di Cassazione – Motivo infondato.

Concordato preventivo – Diverse classi di creditori – Approvazione - Parità tra favorevoli e contrarie – Maggioranza non raggiunta.

 La sentenza dichiarativa di fallimento, qualora depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n.5, va impugnata non con l’opposizione ma, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 18 L.F., con l’appello. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata) 

Il ricorso in  appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento va notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al quale spetta la legittimazione all’impugnazione, in qualità di ufficio del P.M. funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, mentre l’esercizio delle funzioni di P.M. nel giudizio d’appello spetta al P.G., ai sensi  dell’art.70 del R.D. n. 12 del 1941. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

La partecipazione del P.M.al giudizio di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è rimessa alla discrezionale valutazione di quell’ufficio, onde non risulta sussistere alcun nesso di causalità che giustifichi il ricorso in Cassazione tra l’asserito difetto di notifica al P.M. dell’opposizione promossa ratione temporis avverso tale  sentenza e la decisione poi scaturita dal giudizio d’appello. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’attuale formulazione dell’art.177 L.F., come novellato con l’evidente finalità di fugare ogni precedente dubbio, rende palese che, in caso di risultato paritario del voto per classi, la maggioranza necessaria per l’approvazione del concordato preventivo si deve ritenere non raggiunta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160531115007.PDF

 

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