Tribunale di Modena – Concordato in continuità: irrilevanza di un ipotetico inadempimento in ragione del mero slittamento della tempistica intermedia dei pagamenti. Compensazione delle spese.

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Data di riferimento: 
06/05/2016

 

Tribunale di Modena 06 maggio 2016 – Pres. Zanichelli, Est. Mirabelli.

 

Concordato preventivo in continuità – Esecuzione -  Mancato rispetto dei termini intermedi di pagamento – Possibilità del rispetto dell’impegno finale - Inadempimento rilevante – Esclusione - Ricorso ex art. 186 L.F. – Non accoglimento.

 

Concordato preventivo in continuità - Scostamento della tempistica dei pagamenti - Ricorso ex art. 186 L.F. – Istruttoria – Emersione di circostanze giustificative – Compensazione delle spese di lite.

 

Non può trovare accoglimento il ricorso ex art. 186 L.F., proposto da una società creditrice chirografaria al fine  della pronuncia della risoluzione di un concordato preventivo in continuità diretta e della dichiarazione di fallimento della proponente, laddove non si possa ravvisare una prospettiva di sicura inottemperanza all’impegno concordatario (nello specifico, il tribunale ha ritenuto che il mancato rispetto dei tempi intermedi di pagamento indicati nella proposta omologata, per come la stessa era stata strutturata, non poteva di per sé configurare, come viceversa sostenuto dalla ricorrente,  un inadempimento rilevante i sensi dell’art. 186 L.F., e ciò in quanto il termine finale di esecuzione della proposta non era ancora scaduto onde non si poteva escludere a priori che la gestione del piano non avrebbe potuto generare un flusso di cassa tale da consentire, visto che era in corso il pagamento dei creditori privilegiati, anche il pagamento in misura apprezzabile di tutti i creditori chirografari, anche a prescindere dalla possibilità di far slittare di un anno l’esecuzione del concordato in ragione dello slittamento dei tempi previsti per la sua omologazione). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite, il pacifico scostamento della tempistica dei pagamenti rispetto a quella preventivata dalla proponente il concordato e l’emersione, solo in sede di istruttoria del ricorso ex art. 186 L.F., di circostanze rilevanti ai fini del rigetto dello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15120.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: