Tribunale di Treviso – Inammissibilità della proposta di composizione della crisi da sovrindebitamento ex legge 3/2012 presentata da un ente pubblico, in particolare da un IPAB.

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Data di riferimento: 
12/05/2016

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 12 maggio 2016 – Pres. Rel. Passarelli

Legge 3/2012 -  Sovraindebitamento ed esdebitazione -  Ambito di applicazione – Consumatori e imprenditori non fallibili – Enti pubblici – Esclusione.

IPAB – Soggetto pubblico – Previsione di un’autonoma procedura di risoluzione o liquidazione – Inammissibilità della proposta di composizione della crisi ex legge 3/2012.

Lo scopo sotteso dalla legge 3/2012, disciplina con la quale il legislatore ha inteso regolare situazioni di insolvenza civile non particolarmente complesse, è quello di fornire al consumatore (da identificarsi nel soggetto, persona fisica, che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) o all’imprenditore non fallibile, soggetti altrimenti privi di un qualsiasi meccanismo negoziale di composizione delle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, uno strumento di risoluzione della situazione di  crisi in cui versino. Non appare, pertanto, coerente con la volontà del legislatore l’estensione di detta normativa fino a ricomprendere situazioni del tutto diverse, così da far rientrare nel suo campo di applicazione anche gli enti pubblici, che non possono sussumersi tout court tra gli imprenditori non fallibili, categoria formata dai soggetti non aventi i limiti dimensionali ex art. 1 L.F. per i quali non sia prevista una diversa disciplina per la regolamentazione della crisi, dato che, se il legislatore avesse inteso includerli, lo avrebbe detto espressamente così come ha fatto per l’imprenditore agricolo (art. 7, comma 2 bis, della legge 3/12). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve essere dichiarata inammissibile la proposta di composizione della crisi presentata ai sensi della legge 3/2012 da un Istituto Pubblico di Beneficienza e Assistenza (IPAB), non potendo trovare applicazione, ex artt. 6 e 7, secondo comma lettera a), quella disciplina qualora per quel soggetto sia prevista un’autonoma procedura di risoluzione o di liquidazione. Ciò in quanto l’applicazione della legge 3/2012 alle IPAB in dissesto comporterebbe una inammissibile ingerenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria nella sfera della Pubblica Amministrazione, una illegittima prosecuzione dell’attività dell’ente per contrasto con le norme che ne prevedono la soppressione in caso di malfunzionamento, nonché una confusione di ruoli attribuiti alla Regione che, da un lato, è l’ente cui spetta il controllo della corretta gestione del debito da parte dell’IPAB e dall’altro partecipa all’accordo di composizione della crisi riconoscendone l’esistenza pur prescindendo da qualsiasi analisi delle cause del danno derivato alla finanza pubblica. Ed inoltre in quanto laddove si concedesse ad un ente pubblico, soggetto che non opera in regime di concorrenza né assume i rischi della propria insolvenza,  la possibilità di scegliere alternativamente se fare ricorso alla speciale procedura espressamente per esso prevista o se ricorrere allo strumento di risoluzione della crisi di cui alla legge 3/2012,  si violerebbero i principi di uguaglianza e di parità di trattamento, non avendo i soggetti privati altro rimedio che quest’ultimo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160517154223.PDF

 

[Riforma Tribunale Treviso 10 dicembre 2015, in http://www.unijuris.it/node/2767 ]

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: