Tribunale di Padova – Inadeguatezza del reclamo per modificare la natura del credito concordatario quale risultante dall’omologazione.
Tribunale di Padova 18 maggio 2016 – Giudice Maiolino.
Concordato preventivo – Omologazione – Accertamento giudiziale – Formazione di un giudicato -Esclusione – Verifica meramente incidentale – Calcolo delle maggioranze – Scopo.
Concordato preventivo – Omologazione - Ammissione di un credito in chirografario – Reclamo – Strumento non funzionale – Giudizio di cognizione – Percorso necessario.
Concordato preventivo – Esecuzione – Liquidatore giudiziale – Rispetto del piano – Riclassificazione dei crediti – Inammissibilità – Rispetto di un giudicato o di una transazione – Condizione necessaria.
Il decreto mediante il quale il Tribunale omologa un concordato non presuppone un accertamento giurisdizionale dei crediti, ma una verifica amministrativa avente carattere meramente delibativo e volta esclusivamente a consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’ infondato e va pertanto rigettato il reclamo che un creditore concordatario proponga innanzi al giudice delegato, per richiedere che il liquidatore giudiziale, in procinto di dare esecuzione al riparto, proceda alla soddisfazione del proprio credito in via privilegiata e non, come da decreto di omologazione del tribunale non appellato, in via chirografaria, in quanto lo strumento impugnatorio esperito non risulta funzionale al riesame dei crediti, dovendo il trattamento di questi in modo difforme da quanto previsto del piano passare da un giudizio di cognizione ordinario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il Liquidatore nella soddisfazione dei crediti non ha alcun potere di riclassificare i crediti, se non all’esito di una controversia ovvero nell’ambito di una transazione funzionale ad evitare una controversia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribPD_18052016.pdf