Tribunale di Udine – Affitto di azienda anteriore alla domanda di concordato e continuità aziendale. Previsione di soddisfazione dei chirografari in misura percentuale inferiore al 20%: ammissibilità della proposta.

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Data di riferimento: 
06/05/2016

Tribunale di Udine 06 maggio 2016 – Pres. Venier, Rel. Zuliani.

 

Proposta di concordato - Soddisfazione dei chirografari  - Percentuale prevista inferiore  al limite del 20% ex art. 160, quarto comma, L.F. -  Piano incentrato sulla cessione d’azienda – Azienda già affittata – Disciplina ex art. 186 bis L.F. -  Continuità da intendersi in senso oggettivo – Ammissibilità della proposta – Novità introdotte dal D.L. 83/2015.

Con riferimento al limite imposto dal novellato art. 160 legge fall., il cui comma 4° prescrive che “la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”, aggiungendo peraltro che “La disposizione … non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis”, si può  ritenere possa  rientrare nel concetto e nella disciplina speciale della continuità aziendale anche il caso di azienda affittata (come nello specifico)  prima della domanda di concordato,  in quanto l’esplicita previsione  nel dettato del predetto art. 186 bis della continuità indiretta dimostra che il legislatore considera rilevante la continuazione dell’azienda “in senso oggettivo”, la quale non è esclusa dal fatto che l’azienda sia stata affittata ad un altro imprenditore prima della domanda il concordato. Ciò deve valere a maggior ragione ora che – dopo l’ulteriore riforma portata dal decreto legge n° 83 del 2015 con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n° 132 del 2015 – si registrano due importanti novità: da un lato, alla continuità aziendale viene attribuito un valore intrinseco tale per cui può darsi il caso che una proposta di concordato – a parità di prospettive per la soddisfazione dei creditori – sia da considerare ammissibile solo se preveda la continuità di un’azienda “in esercizio” (e, parallelamente, a parità di condizioni per i creditori, possa essere considerata inammissibile una proposta concorrente migliorativa solo se quella del debitore preveda la continuità: v. art. 163, comma 5°, legge fall.); dall’altro lato, i creditori non sono più messi davanti al fatto compiuto della individuazione di un acquirente da parte del debitore (per tale proponendosi normalmente, e anche nel caso di specie, l’affittuario dell’azienda), essendo inderogabilmente prescritto lo svolgimento di una procedura competitiva per la vendita al miglior offerente. (Francesco Gabassi - Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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