Corte d'Appello di Firenze – Concordato preventivo: ritardo nella presentazione della proposta non integrante un’ipotesi di abuso del diritto.
Corte d'Appello di Firenze 03 marzo 2016 – Pres. Orsucci, Est. Di Falco.
Udienza prefallimentare – Svolgimento - Successiva presentazione della domanda di concordato – Ipotesi di abuso del diritto – Esclusione – Prova della tempestività dell’iniziativa concordataria – Revocabilità del fallimento – Restituzione degli atti al Tribunale - Coordinamento necessario tra le due procedure.
Deve escludersi che integri gli estremi dell’ abuso di diritto, che ad avviso delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 9935 e 9936/2015) è ravvisabile laddove il debitore presenti la domanda di concordato “non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento”, la circostanza che la proposta di concordato venga presentata solo dopo la conclusione dell’udienza prefallimentare, dopo che il giudice delegato si era riservato di riferire al tribunale, qualora risulti acclarato e non contestato che, già prima dello svolgimento di tale udienza, la società in liquidazione aveva deliberato di proporre istanza di concordato e predisposto la relativa domanda con l’ausilio di professionisti di fiducia appositamente nominati, domanda poi non depositata a causa di un sopravvenuto dissidio con il precedente liquidatore, poi sostituito, che aveva deciso di non sottoscriverla, e risulti, altresì, accertato che, nel corso della successiva udienza ex art. 15 L.F., fissata per la convocazione dei creditori, la debitrice aveva formulato istanza di rinvio che non aveva trovato accoglimento (nello specifico, in considerazione dello svolgimento dei fatti che avevano deviato solo momentaneamente l’esecuzione della volontà sociale di proporre un concordato, la Corte, accogliendo il reclamo ex art. 18 L.F. proposto dalla società in liquidazione, ha riconosciuto che il fallimento della stessa, che ne era derivato, andava revocato e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale, che aveva assunto quella decisione, per quanto di competenza in ordine al coordinamento necessario del procedimento concordatario con quello fallimentare, che l’illegittima dichiarazione di inammissibilità della proposta aveva arrestato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14411.pdf