Corte d'Appello di Milano – Inammissibilità della proposta di concordato che per soddisfare integralmente i crediti per IVA e ritenute, alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Corte d'Appello di Milano 22 dicembre 2015 – Pres. Buono, Rel. Colombo.
Concordato preventivo – Art 182 ter L.F. – Crediti tributari – Possibilità di pagamento parziale – Eccezione - Crediti per IVA e per ritenute – Pagamento integrale - Non prededucibilità - Ordine di graduazione ex art. 160, secondo comma, L.F. – Assoggettabilità.
Concordato preventivo – Art 182 ter L.F. – Norma incidente sulla graduazione dei crediti - Esclusione – Ordine dei privilegi ex art. 160, secondo comma, L.F. – Impossibilità dell’alterazione.
Concordato preventivo – Art 182 ter L.F. - Crediti per IVA e per ritenute – Previsione dell’integrale pagamento – Rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione - Condizione di ammissibilità della proposta – Incapienza del patrimonio – Necessario ricorso alla finanza esterna.
La circostanza che l’art. 182 ter L.F. preveda come regola la possibilità del pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari mediante un piano concordatario, con l’eccezione dell’IVA e delle ritenute erariali non versate, per i quali è previsto solo un pagamento integrale, sia pure dilazionato, non comporta che tali particolari crediti possano essere assimilati a quelli “prededucibili” in quanto tale qualità procedurale, ai sensi dell’art. 111 L.F., deve essere prevista da una “specifica disposizione di legge” o comunque derivare in “occasione o in funzione delle procedure concorsuali” di cui alla legge fallimentare. Allo stesso modo non possono essere considerati crediti “quasi prededucibili”, in quanto non previsti dal nostro sistema, che non contempla neppure la figura del “super privilegio”, atteso che i privilegi sono previsti e disciplinati dalla legge che li distingue secondo criteri diversi, ma mai attribuisce ad essi un tale status. Ciononostante, i crediti per IVA e ritenute, non possono sottrarsi alla regola generale del rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione di cui all’art. 160, secondo comma, ultima parte, L.F. (Pierluigi Ferrini)
L’art. 182 ter L.F. non è nemmeno una norma sulla graduazione, in quanto essa si limita a prevedere che il credito per IVA e ritenute deve essere pagato integralmente ma non lo pone in rapporto con gli altri crediti, con la conseguenza che non si può ritenere possa alterare l’ordine dei privilegi, perché per tale risultato occorre sempre una norma espressa che contempli tale possibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve ritenere che l’art. 182 ter L.F., nello stabilire che la proposta di concordato debba prevedere l’integrale soddisfazione del credito per IVA e per ritenute, ponga una condizione ineludibile di ammissibilità della stessa; pur tuttavia la proposta deve essere dichiarata inammissibile qualora, per soddisfare integralmente detti crediti, preveda di utilizzare, alterando l’ordine di graduazione dei privilegi, le risorse proprie del patrimonio dell’impresa con priorità rispetto ai crediti privilegiati poziori, anziché, stante l’ eventuale incapienza dello stesso, fare ricorso alla finanza esterna (nello specifico, la Corte ha confermato il decreto di inammissibilità della proposta di concordato stante che la stessa prevedeva di soddisfare il debito per ritenute utilizzando le risorse patrimoniali proprie dell’impresa e di soddisfare quelli anteriori, in misura di poco superiore all’1%, con risorse esterne). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160419123343.pdf