Tribunale di Massa – Concordato con continuità aziendale: Soddisfazione non integrale di crediti privilegiati e dilazione dei crediti IVA e per ritenute previdenziali ed assistenziali.
Tribunale di Massa 04 febbraio 2016 – Pres. Est. Fabbrizzi.
Concordato preventivo con continuità – Crediti privilegiati – Soddisfazione non integrale non reversibile – Ricavato dalla gestione aziendale – Applicazione necessaria degli artt. 2740 e 2741 c.c. – Esclusione.
Concordato preventivo con continuità aziendale - Crediti per IVA e per contributi INPS e INAIL – dilazione di pagamento superiore all’anno – Compensazione col diritto di voto.
Concordato preventivo con continuità aziendale - Pagamento degli altri crediti previdenziali ed assistenziali – Dilazione superiore al dettato del D.M. 4 agosto 2009 – Ammissibilità - Regolamento vincolante solo in ipotesi di transazione.
In ipotesi di concordato preventivo ex art. 186 bis L.F., la irreversibile degradazione a rango chirografario della quota dei crediti privilegiati priva di capienza sui beni in relazione ai quali la prelazione insiste non appare suscettibile di reversione una volta che il debitore si sia avvalso della facoltà di soddisfare non integralmente i creditori prelatizi osservando i limiti apprestati dall'art. 160, comma secondo, L.F., ragion per cui le risorse ricavate dalla continuità aziendale non costituiscono un attivo da doversi necessariamente distribuire secondo i principi di cui agli art. 2740 e 2741 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, deve ritenersi compatibile con il dettato dell'art. 186 bis, comma 2°, lettera c) L.F. una dilazione in misura superiore all'anno prevista per la soddisfazione dei crediti privilegiati (in particolare per IVA e ritenute d’acconto operate e non versate e per contributi INPS e INAIL) posto che il maggiore orizzonte temporale di soddisfacimento si compensa con l'attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dell'art. 177, comma 3°, L.F., da commisurarsi in sede di adunanza alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non osta all'ammissione della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, non corredata da transazione, la circostanza che la stessa preveda una dilazione (nello specifico, soddisfazione nella misura del 40% in 8 rate semestrali anticipate di pari importo, decorsi 540 giorni dalla data dell'omologazione) nel pagamento dei crediti previdenziali ed assistenziali di cui al n. 8 del primo comma dell'art. 2778 c.c. non pienamente conforme a quella prescritta dal D.M. 4 agosto 2009 (Modalita' di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi), in particolare dall’art. 3 n. 3, e ciò anche a voler considerare la preminente moratoria annuale consentita da una fonte di rango primario posteriore (art. 186 bis, comma 2°, lett. c) L.F., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h) del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134), apparendo maggiormente plausibile ritenere, in aderenza al dettato normativo del citato regolamento (art. 1, comma 1), che quelle soglie costituiscano limiti non già ostativi all'ammissione della domanda di concordato, ma solo interni agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie quali condizioni per l'accettazione della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge formulata ai sensi dell'art. 182 ter L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14235.pdf